(massima n. 1)
In tema di prescrizione del reato, il giudice č tenuto a considerare le eventuali cause di sospensione connesse ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. alla sospensione del procedimento o del processo che emergano dai verbali di tutte le fasi della cui celebrazione abbia contezza, con l'obbligo di acquisire di ufficio al fascicolo del dibattimento, qualora ivi non giā contenuti, i verbali integrali delle udienze celebrate in altre fasi e gradi, avvalendosi, a tal fine, dei poteri istruttori previsti, in primo grado, dall'art. 507 cod. proc. pen. e, in grado di appello, dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata dichiarata la prescrizione del reato senza acquisire il verbale dell'udienza preliminare, da cui emergeva che, in detta fase, era stata disposta una sospensione del processo determinante la sospensione della prescrizione).