(massima n. 1)
I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/06/2019)