(massima n. 1)
L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006 n. 241 nella forma del condono non trova applicazione in caso di trasferimento in Italia di soggetto condannato all'estero per l'espiazione della pena inflittagli in forza della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, resa esecutiva in Italia con L. 25 luglio 1988 n. 334. (In motivazione la S.C. ha osservato che, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, possono trovare applicazione l'amnistia e la grazia, ma non il condono, di cui non si fa menzione nella disposizione citata). (Rigetta, App. Firenze, 14 Marzo 2007).