(massima n. 1)
Il reato di esercizio abusivo di attivitą finanziaria di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di pił condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualitą, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 11/12/2019)