(massima n. 1)
In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermitą fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilitą tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilitą che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, non soltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto di pena o comunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con le finalitą rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanitą, che tenga conto della durata della pena e dell'etą del condannato comparativamente con la sua pericolositą sociale.