(massima n. 1)
L'estensione della gią avvenuta costituzione di parte civile alle imputazioni oggetto di contestazione suppletiva, disposta ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., integra una valida manifestazione del diritto di querela, esprimendo tale atto la volontą della persona offesa di punizione del reo, a condizione che intervenga entro il termine generale previsto dall'art. 124, comma primo, cod. pen., decorrente dalla data della nuova contestazione.