(massima n. 1)
È responsabile ai sensi dell'art. 113 cod. pen. di cooperazione nel delitto colposo l'agente che, trovandosi a operare in una situazione di rischio da lui immediatamente percepibile, sebbene non rivesta alcuna posizione di garanzia, contribuisca con la propria condotta cooperativa all'aggravamento del rischio, fornendo un contributo causale giuridicamente apprezzabile alla realizzazione dell'evento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui era stata confermata la responsabilità, ex art. 113 e 589, comma secondo, cod. pen., di un dipendente che, postosi alla guida di un autocompattatore senza un'adeguata formazione e privo di patente di idoneità, aveva cagionato, con manovra in retromarcia, la morte di un soggetto posizionatosi a tergo del mezzo, in tal modo concretizzando il rischio introdotto dai responsabili dell'azienda che, senza effettuarne la valutazione e separare, pertanto, la circolazione di personale e mezzi, avevano reso disponibile un autocompattatore avente criticità e difetti di funzionamento, in specie nell'esecuzione delle manovre di retromarcia).