(massima n. 1)
La natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non č sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalitā riguardanti i soggetti che lo compongono; nč puō ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata. Pertanto, la controversia relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Associazione degli Ordini Professionali (Ordine dei dottori commercialisti della circoscrizione dei tribunali di Perugia e di Orvieto, Collegio dei ragionieri della circoscrizione dei Tribunali di Perugia e Spoleto, Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro della Provincia di Perugia), avendo tale Associazione (costituita per la gestione di servizi comuni) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, č devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.