(massima n. 1)
L'art. 58-quater, comma 7-bis, ord. pen., che vieta la concessione pił di una volta dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertą al condannato cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., non si applica all'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della diversa natura di tale istituto nonché della sopravvenuta abrogazione dell'art. 94-bis del citato d.P.R. ad opera dell'art. 4, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.