(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della recidiva reiterata, č necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilitā, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato.