(massima n. 1)
In tema di recidiva aggravata, l'aumento di pena, previsto al massimo "sino alla metà", non può essere determinato in misura inferiore ad un terzo. (In motivazione la Corte ha precisato che una diversa interpretazione, da un lato, rende irrazionale la disposizione di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. rispetto a quanto stabilito nel primo comma e, dall'altro, contrasta con la "ratio" della legge 5 dicembre 2005, n. 251 che, in quasi tutti i casi, ha sottratto al giudice ogni discrezionalità nella determinazione dell'aumento di pena, laddove ritenga di applicare la recidiva).