(massima n. 1)
In tema di circostanze attenuanti, l'età del minore può essere valutata al duplice fine di riconoscere l'attenuante della minore età di cui all'art. 98 cod. pen. e per fondare il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui il riferimento alla età del minore non rileva in sé ma in ragione degli elementi familiari ed ambientali che ne hanno influenzato la crescita nella fase adolescenziale.