(massima n. 1)
Nel giudizio di appello, č ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacitā di intendere e volere dell'imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l'accertamento dell'idoneitā intellettiva e volitiva dell'imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell'imputabilitā.