(massima n. 1)
Sussiste l'interesse della parte civile a contraddire - proponendo impugnazione o resistendo all'impugnazione dell'imputato - in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali dei futili motivi e della provocazione, trattandosi di elementi direttamente incidenti sulla concreta dimensione offensiva del fatto, che assumono rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilitą civile, potendo l'esito del giudizio penale influenzare la liquidazione del danno da riconoscere nella sede civile a titolo di pregiudizio non patrimoniale. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 15/10/2018).