(massima n. 1)
Ai fini della procedibilitą di un delitto commesso dallo straniero all'estero, la richiesta del ministro non deve essere necessariamente preceduta dalla procedura di estradizione con esito negativo, ma occorre soltanto che all'estradizione non si sia dato luogo, non potendo coesistere i due istituti della procedibilitą nello Stato e dell'estradizione.