(massima n. 1)
Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra pił reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello pił grave, non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. qualora l'aumento, da effettuarsi prima della riduzione conseguente alla scelta del rito, sia di entitą tale da non determinare il superamento del limite dei trent'anni di reclusione.