(massima n. 1)
In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse emesse all'esito di giudizi abbreviati, di cui una alla pena dell'ergastolo, non trova applicazione la previsione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. sulla sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con quella dell'ergastolo, dovendo il giudice, alla stregua dell'art. 663, comma 1, cod. proc. pen., determinare la pena da eseguirsi in osservanza delle norme sul concorso di pene, con conseguente applicabilitą dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. per effetto del rinvio operato dall'art. 80 dello stesso codice.