(massima n. 1)
L'isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. č incompatibile con la fruizione di permessi-premio ex art. 30-ter ord. pen., atteso che la possibilitā di una tale fruizione non č contemplata dalla legge e si porrebbe in contrasto con l'afflittivitā che caratterizza l'isolamento stesso, avente natura di sanzione penale temporanea di inasprimento dell'ergastolo per i delitti concorrenti con quello per cui l'ergastolo stesso č inflitto.