(massima n. 1)
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalitā di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza č applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attivitā di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalitā. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza).