(massima n. 1)
In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata prevista dall'art. 74, quarto comma, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere imputata al singolo partecipante solo se sussiste un coefficiente di colpevolezza in relazione a tale aspetto, consistente quantomeno nella prevedibilità concreta della disponibilità delle armi da parte dell'associazione. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta sussistente sulla base delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva la consapevolezza dei partecipi che l'arma detenuta da uno di essi era nella disponibilità dell'associazione).