(massima n. 1)
Il direttore responsabile di un telegiornale non risponde per l'omesso controllo necessario ad impedire il reato di diffamazione né ai sensi dell'art. 57 cod. pen., dettato solo per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, né ai sensi dell'art. 30 della l. 6 agosto 1990, n. 223, atteso che le norme speciali previste in questa disposizione in tema di trattamento sanzionatorio e di competenza territoriale per il reato di diffamazione commesso attraverso trasmissioni televisive si riferiscono a soggetti specificamente indicati - il concessionario privato, la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione -, né possono trovare applicazione analogica. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la riferibilità all'imputato della condotta di omesso controllo sulla base di un mero "Documento di reciproco impegno", a firma del direttore generale della RAI, contenente generici richiami ad obblighi di vigilanza e rispetto del codice etico Rai, di adesione alla Carta dei doveri e degli obbligi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché al modello di gestione e controllo ex D.Lgs. n.231 del 2001).