(massima n. 1)
In tema di diffamazione, la testata giornalistica telematica rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in quanto funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto applicabile alle condotte diffamatorie riconducibili alla testata telematica le fattispecie di reato di cui agli artt. 595, comma terzo, cod. pen. e 13, legge n.48 del 1947, nonché quella di cui all'art. 57, cod. pen., per il direttore della stessa).