(massima n. 1)
Il diritto del fotografo di esporre, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito — come nel caso di persona nota nel settore cinematografico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, presuntivamente, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione — da accertare, per l'esistenza e per i limiti — soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) — dal giudice del merito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.