(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen.,č necessario che il fatto sia commesso con l'intenzione di vulnerare il fisico o l'integritą morale della persona che riveste la qualitą di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote false in cambio della corrispondente somma in monete derivante dalla raccolta delle offerte dei fedeli).