(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacitą di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell'aggravante in relazione ad un furto perpetrato in orario notturno, nei pressi di una fermata dei bus, in una zona a ridotto passaggio di persone, brandendo una spranga).