(massima n. 1)
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell'amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all'unicitą del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere.