(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. č configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacitą reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferioritą della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di "inferioritą negoziale" della banca derivante dall'oscuramento dei dati personali dei clienti contenuti nel Sistema Informatico Creditizio (SIC), che, intervenuto in automatico decorsi i termini imposti dalla vigente normativa a garanzia dei consumatori per l'evasione delle richieste di verifica patrimoniale, aveva impedito all'istituto di credito di conoscere compiutamente l'affidabilitą dei richiedenti, che avevano approfittato di tale condotta negligente dei partecipanti allo stesso sistema informativo finanziario).