(massima n. 1)
In relazione al delitto di violenza privata, trattandosi di reato a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la desistenza volontaria perché l'imputato non era riuscito a costringere la figlia minore della sua ex convivente a scendere da un autobus e a seguirlo a causa dell'intervento di un carabiniere, presente sul veicolo, che aveva impedito la consumazione del reato e messo in fuga l'imputato). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 17/01/2019)