(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuitā in riferimento ai reati di tentata estorsione o di tentata rapina, la valutazione deve essere complessiva, dovendo riguardare, non solo la possibilitā di desumere con certezza, dalle modalitā del fatto che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la vittima sarebbe stato di rilevanza minima, ma anche gli effetti dannosi conseguenti alla lesione della persona contro la quale č stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei citati delitti. (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 13/01/2020)