(massima n. 1)
In tema di tentata concussione, l'idoneitą degli atti e la non equivocitą degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all'effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilitą, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l'instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella univoca direzione della condotta al conseguimento di una specifica utilitą, indispensabile per la configurabilitą del tentativo di concussione).