(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (gią prevista dall'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575) si applica anche ai reati che, contemplati nella menzionata disposizione, siano rimasti allo stadio del tentativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la norma deve essere interpretata secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontą di contrastare pił efficacemente le condotte di chi, colpito da una misura di prevenzione, commetta taluni reati, a prescindere dunque dall'essere consumati o solo tentati).