(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l'imputato č gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata, mentre incombe sulla pubblica accusa l'onere della "prova negativa", con la conseguenza che, nel dubbio sull'esistenza dell'esimente, il giudice deve giungere ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di occupazione di edificio di edilizia popolare, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso la causa di giustificazione dello stato di necessitā nonostante le imputate avessero compiutamente e dettagliatamente allegato una situazione di estremo disagio, ed in particolare l'impossibilitā di procurarsi altrimenti un alloggio all'indomani dell'esecuzione dello sfratto per morositā dall'alloggio che occupavano in precedenza).