(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, il timore di subire conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, a seguito della propria testimonianza, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art.384 cod. pen. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore. (In motivazione, la Corte ha precisato che il timore per eventuali ritorsioni dipendenti dalla testimonianza può rilevare ai fini del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., qualora sussista una situazione di pericolo concreto ed attuale, non essendo sufficiente che il teste si senta minacciato).