(massima n. 1)
Il principio del "ne bis in idem" europeo, sancito dall'art. 54 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata e posta in esecuzione dall'Italia con L. 30 settembre 1993, n. 388, opera nel diritto interno solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, non potendo essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti un provvedimento rapportabile a una decisione di archiviazione emessa dall'autoritą giudiziaria straniera, inidonea a definire il giudizio con efficacia di giudicato. (Nel caso di specie, si trattava di un provvedimento dichiarativo dell'improcedibilitą dell'azione penale per mancanza di prove del fatto contestato, emesso dall'autoritą giudiziaria svizzera). (Rigetta, App. Palermo, 15 Aprile 2009).