(massima n. 1)
Non costituisce atto abnorme la lettura in pubblica udienza di un dispositivo preceduto da deliberazione avvenuta in luogo diverso da quello in cui ha avuto luogo il dibattimento, quando il differimento temporale della deliberazione, dovuto alla distanza del luogo scelto come camera di consiglio, sia tanto breve da non inficiarne l'immediatezza, e non risulti violato il principio di segretezza della stessa. (Nella specie, il giudicante, all'esito del dibattimento celebrato in un'aula appositamente allestita all'interno di una struttura alberghiera sita nei pressi dell'ufficio giudiziario, si era ritirato in camera di consiglio nel proprio ufficio, all'interno del palazzo di giustizia). (Dichiara inammissibile, Trib. Larino, 13 luglio 2007).