(massima n. 1)
Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullitą quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltą processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullitą). (Rigetta in parte, App. Roma, 12/02/2009).