(massima n. 1)
È legittima l'acquisizione della querela, ai fini della verifica sulla procedibilità dell'azione penale, ancorché effettuata dopo la chiusura del dibattimento, in quanto, per la sua funzione tipica di impulso processuale, la querela deve essere inserita nel fascicolo del dibattimento, ex art. 431 cod. proc. pen., anche d'ufficio ed in qualsiasi momento, sicché nessuna disponibilità al riguardo può essere riconosciuta alle parti. (La Corte ha precisato che non sussiste, comunque, la violazione del contraddittorio, posto che la difesa ha modo di esaminare l'atto in questione quantomeno sin dal deposito effettuato dal Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari). (Rigetta, Trib. Terracina, 22 maggio 2009).