(massima n. 1)
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all'art. 517 cod. proc. pen. ben possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruttoria dibattimentale, sulla sola base degli atti gią acquisiti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari. (Rigetta, App. Roma, 19 novembre 2008).