(massima n. 1)
In tema di nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione di cui all'art. 516 cod. proc. pen. può essere effettuata dopo l'avvenuta apertura del dibattimento e prima dell'espletamento dell'istruzione dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. (Rigetta, App. Roma, 22 dicembre 2008).