(massima n. 1)
I termini stabiliti nell'art. 477 c.p.p. hanno carattere meramente ordinatorio, onde la loro inosservanza non determina alcuna nullità o decadenza, né spiega influenza sulla sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 stesso codice. E invero, se è indubbio che il giudice è tenuto ad osservare detti termini e che tale dovere assume carattere più marcati quando la durata del processo si riflette su quella di misure cautelari restrittive della libertà personale, non è meno certo che il rispetto dei termini in esame non può essere disgiunto dalla valutazione dell'attività che globalmente grava sull'ufficio giudiziario, la cui entità non sempre consente lo svolgimento del processo con le cadenze temporali prefigurate dall'art. 477 citato.