(massima n. 1)
La perizia acquisita irritualmente (nella specie al di fuori di una formale udienza), in sede di giudizio abbreviato - nel quale il giudice deve fissare nuova udienza per l'esame del perito, successivamente al deposito dell'espletata perizia, ex art. 441, comma sesto, cod. proc. pen., e deve fissare all'uopo un termine per il deposito della relazione scritta - non determina una nullitą assoluta, con la conseguenza che essa deve essere, ex art. 182 cod. proc. pen., immediatamente eccepita dopo il suo compimento. (Rigetta, App. Salerno, 19/01/2010).