(massima n. 1)
La disciplina della perizia disposta, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi (art. 441 c.p.p., comma quinto), dal G.U.P. dinanzi al quale venga celebrato il giudizio abbreviato, deve essere conforme a quella prevista per il dibattimento. Ne consegue che, qualora il perito abbia chiesto un termine per il deposito della relazione scritta, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio deve essere effettuato l'esame del perito stesso, essendo interesse delle parti fare domande e avere chiarimenti sul contenuto dell'elaborato scritto. (La Corte ha precisato che trattasi di nullitą relativa, deducibile nei termini previsti dall'art. 182 c.p.p.).