(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 4 della legge 30 luglio 1990 n. 217, comma 2, prima parte, (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia". Infatti, premesso che la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza e che, pertanto, il giudice non è vincolato a nominare un perito qualora le conclusioni fornite dai consulenti di parte gli appaiano oggettivamente fondate, esaustive e basate su argomenti convincenti; "la soluzione della questione di costituzionalità consegue linearmente al riconoscimento già compiuto dalla Corte" nella sentenza n. 199 del 1974 e nella sentenza n. 345 del 1987, "che le prestazioni del consulente di parte ineriscono all'esercizio del diritto di difesa, sicché privarne il non abbiente significa negargli il diritto di difendersi in un suo aspetto essenziale". Peraltro, ove si consideri che, conformemente all'attuale modello accusatorio e sul fondamento dell'obbligatorietà dell'azione penale, "al pubblico ministero per sostenere l'accusa è consentito avvalersi di esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica senza limitazioni di oneri economici", nella garanzia affermata dall'art. 24, terzo comma, Cost. non può non ritenersi compresa una istanza di riequilibrio tra le parti del processo penale nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata deve essere circoscritta a quanto impone la Costituzione a tutela del diritto di difesa dei non abbienti, ai quali deve essere pertanto riconosciuta la facoltà di farsi assistere a spese dello Stato da un consulente per ogni accertamento tecnico ritenuto necessario.