(massima n. 1)
La disciplina delle variazioni necessarie del progetto dell'opera appaltata, posta dall'art. 1660 c.c., contempla l'ipotesi in cui, durante l'esecuzione del contratto, sia necessario apportare variazioni al progetto, il cui costo č a carico del committente, non le ipotesi in cui la necessitā di variazioni sia accertata dopo l'esecuzione del contratto e sia dovuta all'inadeguatezza dell'esecuzione stessa, in cui il costo delle opere č a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 1668, primo comma, c.c.