(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti, l'autore del reato non puņ invocare, a propria discolpa, l'inesigibilitą di un comportamento diverso da quello tenuto siccome coartato dalla volontą di altri, che abbia imposto un proprio modello culturale improntato ad autoritarismo maschilista, in quanto il principio della non esigibilitą non trova applicazione al di lą delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate.