(massima n. 1)
Deve intendersi processualmente rappresentato dal difensore l'imputato, cittadino extracomunitario, espulso dal territorio dello Stato a seguito di provvedimento prefettizio adottato a norma dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in quanto tale condizione č assimilabile a quella dell'imputato coattivamente allontanato dal giudice nel caso previsto dall'art. 475, comma secondo, cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che la rappresentanza processuale del difensore, sebbene prevista per il solo imputato allontanato, vale "a fortiori" anche per l'imputato espulso, in quanto l'espulsione rappresenta una sanzione pił grave rispetto all'allontanamento). (Annulla in parte senza rinvio, App. Brescia, 27 Febbraio 2006).