(massima n. 1)
L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di adottare la decisione di procedere "a porte chiuse" non è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., ma determina una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).