(massima n. 1)
In tema di giudizio immediato cd. ordinario, il requisito dell'evidenza della prova presuppone che l'indagato sia stato reso destinatario di integrale e compiuta contestazione dell'accusa e degli elementi a suo carico, cosģ da consentirgli, in sede di interrogatorio, il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l'allegazione di eventuali elementi a discolpa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che possa costituire valida evidenza probatoria l'acquisizione, su consenso dell'imputato, del verbale di interrogatorio reso ad un'autoritą giudiziaria straniera nell'ambito di un diverso procedimento in relazione a fatti solo in parte comuni a quelli oggetto di giudizio immediato). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 29/11/2019).