(massima n. 1)
In tema di delitti colposi, la scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 cod. pen., è configurabile nel caso in cui la condotta dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa non può essere riconosciuta, quando la condotta sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la applicabilità della scriminante nei confronti di un capocantoniere che, nell'esercizio delle sue mansioni di ricerca della carcassa di un animale posizionata sotto il guard-rail, viaggiando imprudentemente a velocità ridottissima nella corsia di sorpasso di una superstrada, aveva cagionato un incidente stradale e la morte di uno dei conducenti coinvolti). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/12/2018)