(massima n. 1)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilitā dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, č necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di veritā e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertā di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo di stampa che attribuiva ad un sindaco, senza alcun appiglio oggettivo e mediante travisamento o manipolazione dei fatti storici, il sospetto di mafiositā, per la gestione familiaristica e clientelare dell'amministrazione comunale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 10/06/2019).